questa guida è stata scritta dall’utente puntoinformatico1975 – utente di suqui
http://recensioni.ebay.it/IN-CASO-DI-OGGETTO-PAGATO-E-NON-RICEVUTO-COSA-FARE_W0QQugidZ10000000001988561

e viene qui riportata con il suo permesso in data 24/03/07
sperando di fare cosa gradita per tutti gli utenti di SuQui.it

Guida modificata per essere adeguata alle esigenze SuQui…
riportando il link all’originale per il cortese permesso di pubblicazione accordatoci!

GUIDA

Qualcuno di voi mi dirà che palloso, ma ogni giorno vedo come minimo 10 nuovi 3ad di gente che dice che non ha ricevuto gli oggetti e come fare…

Onde evitare di dilungarmi troppo spero di riuscire a dire e far presente cose che dovrebbero essere gia’ fatte proprie da tutti!

In caso di oggetto non ricevuto e regolarmente pagato seguire tali regole:

- Se si paga con paypal fare la procedura di paypal contestazione entro 45 gg. dal pagamento dal vostro paypal al link centro risoluzione. Tale contestazione deve poi essere convertita entro altri 20 gg. in reclamo! (e’ essenziale convertire la contestazione entro questi 20 gg. in reclamo altrimenti non si ha più la tutela di paypal!).
Se il venditore rimborsa, cancellare le controversie aperte ma non prima della soddisfazione dei propri diritti!

Evitate di fidarvi troppo anche dei migliori venditori:

chiedere tempo per l’invio va bene, ma mai far superare i limiti citati dei 45 gg. per controversia paypal se si paga con paypal!

La fiducia va bene ma sempre entro certi limiti!
Mai aderire alla richiesta del venditore che dice “cancella la controversia ed invio”… questo ricatto ha le gambe corte e ricordate di conservare sempre copia delle email scambiate con l’utente e tutti i dati in vostro possesso!

Quando lui invia e dopo che tutto va bene, la procedura si conclude tranquillamente!

Legalmente si deve:

inviare una raccomandata con avviso di ricevimento al venditore intimandolo ad ottemperare al rimborso entro 10-15 gg. dalla ricezione della raccomandata (avviso per messa in mora di cui agli articoli del codice civile).
In mancanza di rimborso in questi termini, deve fare una querela (non costa nulla e non servono avvocati in quanto il vostro avvocato e’ quello della pubblica accusa, il P.M.) ai carabinieri.

Qui narrera’ i fatti, portera’ copia del pagamento e i dati che ha!

La querela va fatta entro 3 mesi dall’ipotesi di reato che si configura … quindi entro 3 mesi dai 15 gg. dal ricevimento della raccomandata.
La raccomandata si può anche non fare, ma serve nel caso si voglia agire anche per via di contenzioso in sede civile dimostrando la massima diligenza del cliente nell’attenersi alla legge in modo che il venditore possa addire a ipotesi di non conoscenza del tutto.

Dopo la querela, i carabinieri gireranno al comando della regione e/o citta’ del venditore la cosa i quali tenteranno un primo contatto informando del tutto il venditore.
In mancanza di rimborso (se il rimborso lo esegue deve ritirare la querela subito, solo dopo che lo esegue in quanto l’ipotesi di reato cessa) la procedura va avanti.
Nel giro di circa 6 mesi passa tutto in mano al giudice delle indagini preliminari (G.I.P.) che deciderà se istruire lal pratica per andare avanti, (in pratica se le prove son fondate ma avendo copia di un pagamento le prove son fondate!) e quindi si avrà l’avviso di indagine verso il venditore.
Successivamente si aprira’ il processo penale a carico del venditore con rinvio a giudizio successivo.
Durante tutto il dibattimetno il venditore può estinguere e rimborsare….oppure no….in mancanza sarà giudicato con sentenza di un giudice che lo condannerà secondo le violazioni degli articoli del codice penale con le relative sanzioni accessorie (spese processuali ecc…ed ammende economiche e rimborso disposto dal giudice ) e penali (galera!)

Nell’ipotesi migliore per il venditore, un venditore che non rimborsa potra’ pattuire la condonna ed avere solo da pagare le spese e avere una condanna penale con il beneficio della sospensione del termine (la cosidetta condizionale) cioè non farà galera ma alla prossima farà galera anche della condanna che non sconterà ora, ed avrà comunque già alla prima volta la fedina penale sporca con tutto ciò che ne deriva!

Tutto ciò vale anche per chi ha ricaricato una postepay:

in questo caso si dovra’ denunciare il n. di postepay ricaricato, portare con sé copia della ricevuta di ricarica o, se fatta on line, copia estratto conto propria ricarica, citare n. asta e nick venditore, comprese eventuali email scambiatevi con i realtivi header (sono le intestazioni nascoste delle email che dicono chi l’ha inviata, da quale ip e da quale pc…ecc… e le si ricavano cliccando col tasto destro sulla email ricevuta andando in proprietà e poi sulla voce “messaggio originale”) alla Polizia Postale.

…Per cui io consiglio di far sì che certi soggetti, e come al solito parlo in generale, non possano più danneggiare altre persone! Per cui non abbiate paura, è tutto gratis ed i carabinieri son li per voi, per servire voi e lo Stato.

Saluti.

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